Art. 4.
(Centri di addestramento).
1. I corsi di formazione di cui all'articolo 2 devono essere svolti obbligatoriamente
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in appositi centri di addestramento che rispondano a requisiti minimi essenziali, quali la presenza di una zona pascolo, box di appoggio, campi di addestramento, un'aula chiusa per la pratica e la teoria, la presenza di almeno un istruttore cinofilo.